Art. 1

In vigore dal 27 giu 2011
La decisione 2008/603/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dalla Repubblica di Mauritius e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011»; 2) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:377:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo