Art. 2

In vigore dal 20 giu 2011
L’autorizzazione di cui all’ è subordinata all’introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione. La Romania informa la Commissione in merito all’introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:363:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo