Art. 2
In vigore dal 20 giu 2011
L’autorizzazione di cui all’ è subordinata all’introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione.
La Romania informa la Commissione in merito all’introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.
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