Art. 1
In vigore dal 17 giu 2011
Gli Stati membri prorogano per otto anni, con effetto dal 1o gennaio 2010, i seguenti vantaggi elencati nell’allegato III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, conferiti all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG):
1)
ai sensi del punto 4 dell’allegato III del trattato, l’esenzione dall’imposta sull’acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer);
2)
ai sensi del punto 5 dell’allegato III del trattato:
—
l’esenzione dall’imposta fondiaria (Grundsteuer);
—
l’esenzione dalla quota di imposta sugli utili industriali o commerciali applicata ai sensi dell’articolo 8, punto 1, della legge sull’imposta sul reddito d’impresa (Gewerbesteuergesetz), agli interessi dovuti sul debito a lungo termine.
Storico versioni
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