Art. 1

In vigore dal 17 giu 2011
Gli Stati membri prorogano per otto anni, con effetto dal 1o gennaio 2010, i seguenti vantaggi elencati nell’allegato III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, conferiti all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG): 1) ai sensi del punto 4 dell’allegato III del trattato, l’esenzione dall’imposta sull’acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer); 2) ai sensi del punto 5 dell’allegato III del trattato: — l’esenzione dall’imposta fondiaria (Grundsteuer); — l’esenzione dalla quota di imposta sugli utili industriali o commerciali applicata ai sensi dell’articolo 8, punto 1, della legge sull’imposta sul reddito d’impresa (Gewerbesteuergesetz), agli interessi dovuti sul debito a lungo termine.
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