Art. 1
Modifiche
In vigore dal 17 giu 2011
Modifiche
La decisione 2006/197/CE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione della Commissione, del 3 marzo 2006, che autorizza l’immissione in commercio di alimenti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) e che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da tale granturco, in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
2)
gli della decisione 2006/197/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:
«
Prodotti
La presente decisione riguarda gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato linea 1507 e i mangimi prodotti a partire da tale granturco (di seguito “i prodotti”).
Al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato linea 1507, di cui all’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 65/2004.
Immissione in commercio
L’immissione in commercio dei prodotti, conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e nel suo allegato, è autorizzata secondo quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 3
Etichettatura
Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il “nome dell’organismo” è “granturco”.»;
3)
l’allegato è così modificato:
a)
la parte b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Designazione e specifiche dei prodotti
i)
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1;
ii)
mangimi prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1.
Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 è resistente alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad alcune specie di lepidotteri e tollerante all’erbicida glufosinato d’ammonio. Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette:
—
cassetta 1
una versione sintetica del gene troncato cry1F derivato dal Bacillus thuringiensis, sottospecie aizawai, che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad altri lepidotteri, regolato dal promotore dell’ubiquitina ubiZM1(2) derivato da Zea mays L. e dalla sequenza di terminazione ORF25PolyA dell’Agrobacterium tumefaciens pTi15955,
—
cassetta 2
una versione sintetica del gene pat derivato dal ceppo Tü494 di Streptomyces viridochromogenes, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato d’ammonio, regolato dalle sequenze di promozione e di terminazione del virus mosaico del cavolfiore 35S.»;
b)
la parte c) è sostituita dalla seguente:
«c)
Etichettatura
Non sono previsti requisiti specifici diversi da quelli disposti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il “nome dell’organismo” è “granturco”.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:365:oj#art-1