Art. 2

In vigore dal 16 giu 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale, a nome dell’Unione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/708 — Testo vigente | Portale Normativo