Art. 2

In vigore dal 16 giu 2011
Al momento della firma dell’accordo l’Unione emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato I della presente decisione, riguardante l’esercizio della sua competenza ed emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato II della presente decisione con riguardo all’ dell’accordo.
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