Art. 3

In vigore dal 6 giu 2011
I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 e U3 e delle raccomandazioni P1, U1 e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/407 — Testo vigente | Portale Normativo