Art. 1

In vigore dal 6 giu 2011
1.   Il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» comprende tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e ≤ 12 000 per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili. 2.   Sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/331 — Testo vigente | Portale Normativo