Art. 1

In vigore dal 30 mag 2011
In deroga all’articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad applicare un’esenzione dall’IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione europea.
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