Art. 1
In vigore dal 30 mag 2011
L’ della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:
1)
al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
prende provvedimenti per garantire che le banche nazionali siano, se necessario, adeguatamente ricapitalizzate sotto forma di equity, in modo da assicurare il rispetto del requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 del 10,5 % per tutta la durata del programma di assistenza finanziaria dell’Unione e riducano al contempo la loro leva finanziaria allo scopo di raggiungere l’obiettivo di un rapporto prestiti/depositi del 122,5 % entro fine 2013;»
2)
il paragrafo 7 è così modificato:
a)
alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:
«Previa consultazione della Commissione, dell’FMI e della BCE, l’Irlanda può apportare alle predette misure modifiche di bilancio volte a realizzare le priorità del programma di governo e gli incrementi di efficienza eventualmente individuati dalla revisione generale della spesa attualmente in corso; tali modifiche dovranno essere compatibili con l’obiettivo generale di iscrivere al bilancio 2012 misure che consentano un risanamento pari ad almeno 3,6 miliardi di EUR.»;
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’adozione di misure volte a rafforzare sia una strategia di bilancio credibile sia il quadro di bilancio. L’Irlanda adotta e attua la norma di bilancio mediante la quale tutte le entrate supplementari non previste per il periodo 2011-2015 sono assegnate alla riduzione del disavanzo e del debito. L’Irlanda istituisce un consiglio consultivo di bilancio al fine di fornire una valutazione indipendente circa la posizione e le previsioni di bilancio del governo. L’Irlanda adotta una legge sulla responsabilità di bilancio che introduce un quadro di spesa a medio termine con massimali pluriennali vincolanti sulla spesa in ogni comparto, tenendo conto di eventuali riforme aggiornate di governanza economica a livello dell’Unione e basandosi sulle riforme già esistenti;»;
c)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro fine luglio 2011 (salvi adeguati aggiustamenti legati alla prevista vendita di attivi nel caso di Irish Life & Permanent), in linea con le conclusioni del PLAR e del PCAR del 2011, come annunciato dalla Banca centrale d’Irlanda il 31 marzo 2011;»
d)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
accrescimento della concorrenza sui mercati aperti. A tale scopo è riformata la normativa che, prevedendo la possibilità di imporre sanzioni efficaci in caso di infrazione al diritto irlandese in materia di concorrenza e agli articoli 101 e 102 del trattato, abbia un più credibile effetto deterrente e garantisca il buon funzionamento dell’Autorità per la concorrenza. Inoltre, per tutta la durata del programma le autorità garantiranno che non siano concesse ulteriori deroghe alla normativa in materia di concorrenza a meno che non siano pienamente conformi agli obiettivi del programma di assistenza finanziaria dell’Unione e alle necessità economiche;»
e)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«n)
riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere l’obiettivo di rapporto prestiti/depositi stabilito sulla base del PLAR 2011;
o)
preparazione di un piano volto a sostenere la solvibilità e vitalità degli istituti del settore delle credit union che non dispongono di capitali sufficienti, anche conferendo alla Banca centrale d’Irlanda i poteri necessari a favorire un maggior risanamento del settore, se necessario mediante fusioni e, laddove giustificato, con il sostegno finanziario del governo;
p)
presentazione all’Oireachtas di una legislazione che doti le credit union di un quadro normativo rafforzato comprensivo di obblighi più efficaci in materia di governanza e di regolamentazione.»;
3)
il paragrafo 8 è così modificato:
a)
alla lettera a) è aggiunta la frase seguente:
«Previa consultazione della Commissione, dell’FMI e della BCE, l’Irlanda può apportare alle predette misure modifiche di bilancio volte a realizzare le priorità del programma di governo e gli incrementi di efficienza eventualmente individuati dalla revisione generale della spesa attualmente in corso; tali modifiche dovranno essere compatibili con l’obiettivo generale di iscrivere al bilancio 2013 misure che consentano un risanamento pari ad almeno 3,1 miliardi di EUR;»
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«c)
riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di rapporto prestiti/depositi stabiliti sulla base del PLAR 2011.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:326:oj#art-1