Art. 1
In vigore dal 27 mag 2011
L’Unione adotta in sede di comitato per l’aiuto alimentare l’una o l’altra delle seguenti posizioni:
a)
vota a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, vale a dire fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare siano in una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995; oppure
b)
si oppone a che, se i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 non hanno raggiunto una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare, in seno alllo stesso si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga di detta convenzione.
Storico versioni
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