Art. 1
In vigore dal 27 mag 2011
Al fine di divulgare attivamente e rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, a ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/7/CE, sono stabiliti i seguenti simboli:
1)
nella parte 1 dell’allegato alla presente decisione: simboli volti ad informare il pubblico di un divieto di balneazione o di un avviso che sconsigli la balneazione;
2)
nella parte 2 dell’allegato alla presente decisione: simboli volti ad informare il pubblico in merito alla classificazione delle acque di balneazione.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2011:321:oj#art-1