Art. 1
In vigore dal 26 mag 2011
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi, pagate in valuta locale, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi (1o febbraio 2010, 1o marzo 2010, 1o aprile 2010, 1o maggio 2010 e 1o giugno 2010).
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.
Storico versioni
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