Art. 1
In vigore dal 26 mag 2011
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1)
all’, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
assisterà l’EUPOL COPPS nelle sue mansioni aggiuntive nel campo della formazione del personale dell’Autorità Palestinese addetto alla gestione delle frontiere e dei valichi per i valichi di Gaza.»;
2)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.»
3)
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 25 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 è di 1 400 000 EUR.»;
4)
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2011.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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