Art. 2
In vigore dal 24 mag 2011
1. La Grecia deve recuperare dai casinò beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’, concesso dal 21 ottobre 1999.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (83).
4. La Grecia annulla tutte le discriminazioni fiscali in essere generate dall’aiuto di cui all’ con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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