Art. 9
Destinatari
In vigore dal 24 mag 2011
Destinatari
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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