Art. 1

In vigore dal 23 mag 2011
1.   La persona elencata nell’allegato I della presente decisione è aggiunta negli elenchi riportati negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. 2.   L’entità elencata nell’allegato II della presente decisione è aggiunta nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
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