Art. 8

In vigore dal 9 mag 2011
La presente decisione si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
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Art. 8 Decisione (UE) 2011/273 — Testo vigente | Portale Normativo