Art. 1

Cumulo nella Comunità

In vigore dal 5 mag 2011
Il protocollo n. 4 dell’accordo è così modificato: 1) all’indice è aggiunto il testo seguente: «Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1.   Fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Croazia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Croazia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Comunità fornisce alla Croazia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*1)  Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*2)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Cumulo in Croazia 1.   Fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 2, sono considerati originari della Croazia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*3) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*4), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Croazia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Croazia non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Croazia soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Croazia. 3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Croazia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Croazia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Croazia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*3)  Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*4)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" 4) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;»; 5) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Croazia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.»; 6) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.»; 7) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»; 8) all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; 9) all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; 10) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella contabilità interna dell’esportatore o del fornitore; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.»; 11) all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Croazia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»; 12) l’allegato della presente decisione è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo quale allegato V.
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