Art. 8

Sicurezza delle informazioni classificate

In vigore dal 5 mag 2011
Sicurezza delle informazioni classificate 1.   L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE. 2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale. 4.   L’AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).
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Sicurezza delle informazioni classificate (Art. 8 Decisione (UE) 2011/270) — Testo vigente | Portale Normativo