Art. 1
In vigore dal 27 apr 2011
La decisione 89/471/CEE è così modificata:
1)
il testo dell’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 bis
In deroga all’, paragrafi 2 e 3, per la classificazione delle carcasse di suino di cui all’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) è autorizzato in Germania l’uso dei seguenti metodi:
—
l’apparecchio denominato “Autofom I” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato,
—
l’apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato,
—
l’apparecchio denominato “CSB-Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;"
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:258:oj#art-1