Art. 1

In vigore dal 26 apr 2011
I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.
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