Art. 1

In vigore dal 20 apr 2011
Le due misure prese nei confronti dell’impresa Trèves consistenti in un investimento del Fondo di modernizzazione per i produttori di componenti automobilistici (FMEA) pari a un importo di 55 milioni di EUR nonché in un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti del fisco e della previdenza sociale per un importo di 18,4 milioni di EUR accordato dalla Francia, non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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