Art. 3

In vigore dal 14 apr 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione, e a rendere la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/93 — Testo vigente | Portale Normativo