Art. 1
In vigore dal 12 apr 2011
La decisione 2010/232/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar nell'Unione i seguenti prodotti:
a)
legname rotondo, legname e prodotti del legno;
b)
oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco;
c)
pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai progetti e programmi di aiuto umanitario, agli aiuti non umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo condotti in Birmania/Myanmar a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c).»;
2)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai progetti e ai programmi a sostegno:
a)
dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti, dello sviluppo di capacità della società civile;
b)
della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili;
c)
della tutela dell'ambiente e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.
I progetti e i programmi dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia. Tali progetti e programmi dovrebbero essere attuati tramite le agenzie dell'ONU, le organizzazioni non governative, le agenzie degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, ed anche attraverso la cooperazione decentralizzata con le amministrazioni civili.
In tale contesto, l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania/Myanmar sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU.»;
3)
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
dei membri di alto livello del precedente consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie;
b)
degli ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i membri delle loro famiglie;
c)
delle persone associate con le persone di cui alle lettere a) e b).
L’elenco di tali persone fisiche figura nell’allegato II.»;
4)
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a)
dai membri di alto livello del precedente SPDC, dalle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dai membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie;
b)
dagli ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i membri delle loro famiglie;
c)
dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b),
come elencati all'allegato II.»;
5)
l'articolo 11 è soppresso;
6)
all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
«Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona entità o organismo l'opportunità di presentare osservazioni.
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessato.»;
7)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 13 bis
1. L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.
2. L'allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;
8)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa si applica fino al 30 aprile 2012.
3. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato IV, sono sospese fino al 30 aprile 2012.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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