Art. 2

In vigore dal 12 apr 2011
1.   Sono congelati, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato. 3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato all’autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona o l’entità di cui al paragrafo 1 è stata elencata nell’allegato, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona o entità elencata nell’allegato; e d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o l’entità inclusa nell’elenco effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione nell’elenco dell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
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