Art. 1

In vigore dal 6 apr 2011
La decisione 2010/656/PESC è così modificata: 1) all’articolo 5 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis   Per quanto riguarda le persone e le entità di cui all’allegato II, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, previa notifica in anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione. 3 ter   Il paragrafo 1, lettera b), non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1, lettera b).»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Sono vietati: a) l’acquisto, l’intermediazione o l’assistenza nell’emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo il 6 aprile 2011 dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, da persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o da entità da esso possedute o controllate. In deroga, gli istituti finanziari sono autorizzati ad acquistare tali obbligazioni o titoli per un valore corrispondente a quello di obbligazioni e titoli già in loro possesso e in scadenza; b) la concessione di prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, a persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o a entità da esso possedute o controllate. L’acquisto, l’intermediazione e l’assistenza nell’emissione di obbligazioni e titoli e la concessione di prestiti di cui alle lettere a) e b) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in oggetto.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Per massimizzare l’impatto delle misure di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.»; 4) all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per quanto riguarda i porti indicati nell’allegato II, le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminate entro il 1o giugno 2011.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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