Art. 5

In vigore dal 4 apr 2011
La decisione 2006/66/CE è abrogata. Le sue disposizioni, tuttavia, rimangono d’applicazione in relazione al mantenimento di progetti autorizzati in conformità alla STI allegata alla presente decisione e, a meno che il richiedente chieda di applicare la presente decisione, a progetti di nuovi veicoli e per il rinnovamento o il miglioramento di veicoli esistenti che si trovano in fase avanzata di sviluppo o sono oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di notifica della presente decisione.
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