Art. 9
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 1 apr 2011
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione o il quadro istituzionale unico e conformemente agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi, in particolare gli Stati membri della Lega degli Stati arabi, possono essere invitati a partecipare all'operazione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire contributi e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'Unione europea e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità precise per la partecipazione di Stati terzi formano oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e in conformità della procedura stabilita all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUFOR Libia hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Storico versioni
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