Art. 12
Comunicazione di informazioni a parti terze
In vigore dal 1 apr 2011
Comunicazione di informazioni a parti terze
1. L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alle Nazioni Unite, alla Tunisia e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, informazioni e documenti classificati dell'Unione prodotti ai fini dell'EUFOR Libia fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (2).
2. L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alla Tunisia, alle Nazioni Unite e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, documenti non classificati dell'Unione relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'EUFOR Libia, che sono soggette al segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:210:oj#art-12