Art. 12

Comunicazione di informazioni a parti terze

In vigore dal 1 apr 2011
Comunicazione di informazioni a parti terze 1.   L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alle Nazioni Unite, alla Tunisia e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, informazioni e documenti classificati dell'Unione prodotti ai fini dell'EUFOR Libia fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (2). 2.   L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alla Tunisia, alle Nazioni Unite e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, documenti non classificati dell'Unione relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'EUFOR Libia, che sono soggette al segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
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Comunicazione di informazioni a parti terze (Art. 12 Decisione (UE) 2011/210) — Testo vigente | Portale Normativo