Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna
In vigore dal 1 apr 2011
Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna
1. La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire le spese da essa sostenute per misure tese a combattere la malattia di Newcastle nel 2009 e conformi all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.
Storico versioni
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