Art. 15

Organizzazione della sicurezza nel Consiglio

In vigore dal 31 mar 2011
Organizzazione della sicurezza nel Consiglio 1.   Nell'ambito del suo ruolo di garante della coerenza globale nell'applicazione della presente decisione, il Consiglio approva: a) gli accordi di cui all', paragrafo 2, lettera a); b) le decisioni che autorizzano la comunicazione di ICUE a Stati terzi ed organizzazioni internazionali; c) un programma di ispezione annuale proposto dal segretario generale e raccomandato dal Comitato per la sicurezza per ispezionare i servizi e i locali degli Stati membri e delle agenzie e organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, nonché Europol ed Eurojust ed effettuare visite di valutazione negli Stati terzi e nelle organizzazioni internazionali al fine di accertare l'efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE; e d) le politiche di sicurezza di cui all', paragrafo 1. 2.   Il segretario generale è l'autorità di sicurezza dell'SGC. In tale veste il segretario generale: a) attua la politica di sicurezza del Consiglio e la sottopone a riesame periodico; b) coordina con le NSA degli Stati membri tutte le questioni di sicurezza relative alla protezione di informazioni classificate pertinenti per le attività del Consiglio; c) fornisce ai funzionari e altri agenti dell'SGC un PSC dell'UE conformemente all', paragrafo 3, prima che possa essere loro accordato l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore; d) ordina, ove opportuno, indagini su compromissioni o perdite, accertate o sospette, di informazioni classificate detenute o originate dal Consiglio e chiede alle autorità di sicurezza competenti di partecipare a tali indagini; e) compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate nei locali dell'SGC; f) compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE nelle agenzie e negli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, in Europol, Eurojust, nonché nelle operazioni di gestione delle crisi previste ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE nonché da parte dei Rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) e dei membri delle loro squadre; g) compie, insieme e d'accordo con l'NSA interessata, ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE all'interno dei servizi e dei locali degli Stati membri; h) coordina le misure di sicurezza con le autorità competenti degli Stati membri responsabili della protezione delle informazioni classificate e, se del caso, con Stati terzi o organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la natura delle minacce alla sicurezza delle ICUE e i relativi mezzi di protezione; i) pattuisce le intese amministrative di cui all', paragrafo 2, lettera b); e j) effettua visite di valutazione iniziali e periodiche presso Stati terzi o organizzazioni internazionali al fine di accertare l'efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE messe a loro disposizione o con essi scambiate. Il servizio di sicurezza dell'SGC è a disposizione del segretario generale per assisterlo nell'ambito di tali competenze. 3.   Ai fini dell'attuazione dell', paragrafo 3 gli Stati membri dovrebbero: a) designare un'NSA responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE affinché: i) le ICUE detenute da qualsiasi servizio, organo o agenzia nazionale, pubblico o privato, sul territorio nazionale o all'estero, siano protette conformemente alla presente decisione; ii) i dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE siano ispezionati regolarmente; iii) tutte le persone impiegate in un'amministrazione nazionale o da un contraente cui può essere concesso l'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore abbiano ottenuto il nulla osta di sicurezza adeguato o siano in altro modo debitamente autorizzate in virtù delle rispettive funzioni conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; iv) siano istituiti programmi di sicurezza, se necessario, per minimizzare il rischio di compromissione o perdita delle ICUE; v) gli aspetti di sicurezza connessi con la protezione di ICUE siano coordinati con altre autorità nazionali competenti, comprese quelle menzionate nella presente decisione; e vi) sia data risposta alle opportune richieste di nulla osta di sicurezza provenienti dalle agenzie e dagli organi dell'UE istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, da Europol, Eurojust, nonché dalle operazioni di gestione delle crisi stabilite ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE e dagli RSUE e dalle loro squadre. Le NSA sono elencate nell'appendice C; b) assicurare che le loro autorità competenti forniscano informazioni e consulenza ai rispettivi governi, e attraverso questi al Consiglio, circa la natura delle minacce per la sicurezza delle ICUE ed i mezzi per proteggersi da tali minacce.
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Organizzazione della sicurezza nel Consiglio (Art. 15 Decisione (UE) 2011/292) — Testo vigente | Portale Normativo