Art. 13

Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE

In vigore dal 31 mar 2011
Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE 1.   La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione. 2.   La compromissione si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, la ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate. 3.   Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza competente. 4.   Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, l'autorità di sicurezza competente adotta tutte le misure adeguate secondo le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari al fine di: a) informare l'originatore; b) assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti; c) valutare i potenziali danni agli interessi dell'UE o degli Stati membri; d) adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e e) informare le autorità competenti delle misure adottate. 5.   Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali secondo le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
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Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE (Art. 13 Decisione (UE) 2011/292) — Testo vigente | Portale Normativo