Art. 13
Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE
In vigore dal 31 mar 2011
Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE
1. La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. La compromissione si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, la ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate.
3. Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza competente.
4. Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, l'autorità di sicurezza competente adotta tutte le misure adeguate secondo le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari al fine di:
a)
informare l'originatore;
b)
assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti;
c)
valutare i potenziali danni agli interessi dell'UE o degli Stati membri;
d)
adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e
e)
informare le autorità competenti delle misure adottate.
5. Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali secondo le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:292:oj#art-13