Art. 1

In vigore dal 31 mar 2011
La posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni. La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:224:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo