Art. 1

In vigore dal 31 mar 2011
La posizione che deve essere atottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni. La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.
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