Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Danimarca e ai Paesi Bassi
In vigore dal 31 mar 2011
Contributo finanziario dell’Unione alla Danimarca e ai Paesi Bassi
1. La Danimarca e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per spese sostenute, dalla Danimarca nel marzo 2010, e dai Paesi Bassi nel maggio 2010, per misure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, tese a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.
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