Art. 1
In vigore dal 28 mar 2011
I pagamenti a concorrenza di 2 535 286,00 EUR effettuati dall’Agenzia Sapard dell’Ungheria sono esclusi dal finanziamento comunitario in quanto le relative transazioni non rispettano le norme che disciplinano il programma Sapard.
Il calcolo della rettifica è riportato in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:192:oj#art-1