Art. 1
In vigore dal 25 mar 2011
All’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»
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