Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 24 mar 2011
La decisione 2010/221/UE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e campo di applicazione La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l’impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.»; 2) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) 1.   Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell’allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella (“programmi di sorveglianza”). 2.   Fino al 30 aprile 2013, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni: a) le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008; b) le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato, di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall’autorità competente, che: i) rende inattivi i virus con involucro; oppure ii) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Relazioni 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli . 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell’allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all’articolo 3 bis. 3.   Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su: a) i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure; b) le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (*1); c) l’evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE. (*1)   GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.»;" 4) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Sospetto e individuazione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) nelle zone con programmi di sorveglianza 1.   Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell’allegato III sospetti la presenza dell’OsHV-1 μνar in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE. 2.   Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione dell’OsHV-1 μνar nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.»; 5) è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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