Art. 1
In vigore dal 24 mar 2011
1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 11 025 000,00 kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono — ozone depletion potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 30 733 655,00 kg ODP.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 2 752 200,00 kg ODP.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 400 030,00 kg ODP.
5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 810 120,00 kg ODP.
6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 1 058,50 kg ODP.
7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 4 970 602,212 kg ODP.
8. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2011 a partire da fonti esterne è di 246 012,00 kg ODP.
Storico versioni
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