Art. 1

In vigore dal 24 mar 2011
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi per l’anno 2011 devono essere assegnate alle imprese di cui all’allegato I. Sono indicati nell’allegato II i quantitativi massimi destinati a usi di laboratorio e di analisi che si possono produrre o importare nel 2011, assegnati alle suddette imprese.
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