Art. 4

In vigore dal 23 mar 2011
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 4 Decisione (UE) 2012/51 — Testo vigente | Portale Normativo