Art. 3
In vigore dal 23 mar 2011
Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli imballaggi di cui all' rechino l'etichetta del fornitore o una scritta stampata o un timbro.
Sull'etichetta o sulla scritta devono figurare le seguenti informazioni:
a)
la dicitura «norme UE»;
b)
il nominativo e l'indirizzo o il marchio di identificazione della persona responsabile dell'etichettatura;
c)
l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso … [anno]» oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato … [anno]»; può essere aggiunta l'indicazione «da consumarsi entro … [data]»;
d)
la dicitura «miscuglio di varietà di … [nome della specie]»;
e)
la denominazione delle varietà;
f)
la percentuale delle varietà, espressa in peso netto o in numero di sementi;
g)
il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’etichettatura;
h)
il peso netto o lordo o il numero di sementi;
i)
in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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