Art. 2
In vigore dal 21 mar 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di impegnare l’Unione medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:305:oj#art-2