Art. 1
In vigore dal 21 mar 2011
1. Le persone elencate nell'allegato I della presente decisione sono inserite negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.
2. Le entità elencate nell'allegato II della presente decisione sono inserite nell'elenco di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
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