Art. 1
In vigore dal 21 mar 2011
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone le cui attività:
a)
compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;
b)
minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o
c)
compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;
e delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure ai sensi del paragrafo 1, quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano tale obiezione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Storico versioni
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