Art. 1

In vigore dal 21 mar 2011
La decisione 2010/573/PESC è così modificata: 1. All’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» 2. All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 30 settembre 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.»
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