Art. 1
In vigore dal 21 mar 2011
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.»;
3)
l’allegato della decisione 2010/638/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:169:oj#art-1