Art. 1

In vigore dal 21 mar 2011
La decisione 2010/638/PESC è così modificata: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.»; 3) l’allegato della decisione 2010/638/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:169:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo