Art. 1

In vigore dal 14 mar 2011
La posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è che la Commissione, a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione, sostenga l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3), per quanto riguarda l’inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb.
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