Art. 1

In vigore dal 9 mar 2011
1.   Il contenuto del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è specificato nell’allegato della presente decisione. 2.   L’agenzia pubblica e tiene aggiornato l’elenco di riferimento e, tramite il proprio sito web, ne garantisce il libero accesso al pubblico. L’agenzia pubblica la prima versione del documento di riferimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione. 3.   Con cadenza almeno annuale l’agenzia presenta alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE una relazione di avanzamento sulla pubblicazione e la gestione del documento di riferimento. 4.   In ogni momento, su richiesta dell’agenzia, di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, la Commissione può adottare una decisione di modifica del documento di riferimento pubblicato dall’agenzia, conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/155 — Testo vigente | Portale Normativo